4 DICEMBRE 2012 – CAMMINO IN AUDIZIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA SU AFFIDAMENTO E ADOZIONE: SONO ISTITUTI DIVERSI, NON VI PUÒ ESSERE AUTOMATISMO NELL’ADOZIONE DA PARTE DEGLI AFFIDATARI, MA I RAPPORTI POSITIVI NELL’INTERESSE DEL MINORE VANNO CERTAMENTE TUTELATI E PROTETTI

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In data 4 dicembre 2012 CamMiNo-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni è stata audita alla Commissione Giustizia della Camera sulle proposte di legge che intendono valorizzare i positivi legami eventualmente instauratisi tra la persona minore di età in affidamento etero familiare e gli affidatari a eventuali fini adottivi. La nostra associazione ha espresso condivisione con le finalità dei progetti di legge: è indubbio che legami positivi della persona minore di età con famiglia affidataria, se sono nell’interesse della prima, vadano protetti, tutelati e regolamentati: non solo a fini adottivi, come un po’ restrittivamente prevedono gli attuali progetti di legge, ma anche se il figlio minorenne poi rientra felicemente nella sua famiglia di origine oppure se viene invece adottato da persone diverse da coloro che lo hanno avuto in affidamento. CamMiNo ha posto l’accento sulla necessità di un’espressa domanda di adozione da parte degli affidatari e sul fatto che tale domanda debba essere valutata nell’esclusivo interesse della persona minore di età da pare del giudice minorile, escludendo ogni automatismo tra affidamento -anche se prolungato e stabile- e adozione. La positività del legame di cura, accudimento, educativo e affettivo va infatti riguardato correttamente in una prospettiva che ponga la persona minore di età e il suo interesse al centro del sistema; per questo è anche necessario che il giudice specializzato valuti il legame instauratosi, perché non può essere sufficiente il fatto che il rapporto sia ormai stabile e duraturo. Bisogna che sia anche e soprattutto positivo per il bambino/la bambina affidata che ha diritto alle migliori condizioni di sviluppo psico-fisico. D’altra parte la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella nota sentenza Moretti e Benedetti c. Italia del 27 aprile 2010 ha condannato il nostro Paese per violazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 Convenzione di Roma) sia degli affidatari, sia della bambina che era stata loro affidata e con loro aveva a lungo convissuto instaurando legami positivi, perché era stata invece adottata da un’altra famiglia. E’ quindi tempo che il nostro sistema normativo si adegui alle indicazioni della Corte Europea.

 

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Testo presentato da CamMiNo in sede di audizione